Da sempre dalla parte dei bambini. È questa la filosofia che ci guida ogni giorno.
Grazie al lavoro della Fondazione possono essere sostenuti progetti
scientifici e di aggiornamento tecnologico di importanza strategica per la
continua crescita scientifica ed assistenziale dell’ospedale.
Molti progetti di accoglienza, rivolti ai bambini e alle famiglie, costituiscono un valore aggiunto che si integra nel percorso di cura. Tutto ciò permette ai piccoli pazienti di giocare in un ambiente confortevole, ricco di colori e curiosità, di sperimentare le molteplici attività dei laboratori didattici in ludoteca, di ascoltare la musica insieme ai genitori, di condividere la giocosità dei clown e l’esperienza della “pet therapy”.
La Fondazione persegue i suoi obbiettivi secondo principi di equità, efficienza e trasparenza e fa dell’attività di rendicontazione pubblica un momento irrinunciabile di “accountability” e di identità valoriale si cui basa la sua attività.
La Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), rientra nelle disposizioni dettate dall' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell'art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore. Dal 1 gennaio 2018 inoltre è in vigore una Riforma di Legge (Dlgs 117/2017) che fa sì che donare diventi ancora più conveniente. Con riferimento ai contributi liberali di denaro la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer - ONLUS attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.
Agevolazioni fiscali per i privati
1. Detrazione dall'IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a € 30.000,00 (il limite era del 26% con la normativa precedente)
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza più alcun limite massimo (il limite era fissato invece a € 70.000 nella normativa precedente)
Nel caso della deduzione, se il reddito complessivo dichiarato viene decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non puoò essere interamente goduta, il donatore puoò portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.
Riferimento: Art 83, comma 1 e 2, D Lgs 117/17
Imprenditori, società ed enti
Le agevolazioni fiscali per la donazione da parte di un'azienda e, per la donazione tra associazioni e, in generale, per le donazioni a onlus da società, sono regolate da questa disposizione:
Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (che erano invece previsti dalla normativa precedente).
Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l'azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione
Riferimento: Art 83, comma 1 e 2, D Lgs 117/17
NB: Le donazioni in denaro sono deducibili solo se erogate con mezzi di pagamento tracciabili (Assegno, Bonifico bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito..).
L'inserimento del Codice Fiscale al momento della donazione porterà automaticamente la liberalità in detrazione nel modello Unico o nel 730/740 precompilati.